Principali interventi dell’Italia
Il Trattato sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty – ATT) è il primo strumento giuridico di portata globale che stabilisce dei criteri per l’autorizzazione (o proibizione) di trasferimenti di armi convenzionali. Adottato tramite voto dall’Assemblea Generale dell’ONU il 2 aprile 2013, esso è entrato in vigore il 24 dicembre 2014, tre mesi dopo il conseguimento delle 50 ratifiche necessarie e in un processo eccezionalmente rapido. Ad oggi, il Trattato conta 113 Stati parte e 28 firmatari.
Primo nel suo genere, l’ATT persegue due obiettivi principali: regolamentare o migliorare la regolamentazione del commercio di armi convenzionali e prevenire / eliminare il traffico illecito delle stesse, al fine di contribuire alla sicurezza internazionale, ridurre sofferenze umane e promuovere l’azione responsabile degli Stati in questo settore.
Il Trattato si applica a otto categorie di armi convenzionali che ricalcano le categorie del Registro delle Armi Convenzionali delle Nazioni Unite e relative parti e munizioni, incluse le armi leggere e di piccolo calibro. Il suo “cuore” è costituito dalle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7: il primo stabilisce i casi in cui i trasferimenti di armi sono proibiti (se questi sono in violazione di regimi di sanzioni quali gli embarghi decisi dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU, o se le armi oggetto del trasferimento potrebbero essere usate per la commissione di atti di genocidio, crimini contro l’umanità o violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949).
L’articolo 7 stabilisce dei criteri che gli Stati parte devono considerare al momento della decisione sulla concessione o meno di un’autorizzazione alle esportazioni. In particolare, essi devono rifiutare le autorizzazioni nel caso in cui l’esportazione possa portare alla commissione o facilitazione di:
– gravi violazioni del diritto internazionale umanitario;
– gravi violazioni dei regimi internazionali dei diritti umani;
– atti illeciti ai sensi delle convenzioni internazionali relative al terrorismo;
– atti illeciti ai sensi delle convenzioni internazionali relative alla criminalità transnazionale organizzata.
Al momento della decisione sulle esportazioni, ogni Stato parte deve anche considerare la possibilità che le armi da trasferire siano usate per la commissione di atti di violenza di genere (“gender-based violence”) o contro donne e bambini.
Con un livello di dettaglio ben inferiore, l’ATT contiene disposizioni riguardanti il controllo delle importazioni, transiti e attività di intermediazione. Un articolo molto “robusto”, invece, stabilisce misure per la prevenzione, identificazione e arresto di deviazioni di armi dai circuiti legali a quelli illegali, tra cui lo scambio di informazioni e la cooperazione internazionale rivestono un’importanza particolare.
Altre misure del Trattato sono relative ai sistemi di conservazione di registri (art. 12), presentazione di rapporti annuali (art. 13) e cooperazione e assistenza internazionali (art. 15-16). Da un punto di vista istituzionale, l’ATT crea una Conferenza degli Stati Parte come organo decisionale primario, cui spetta anche l’esame dei progressi fatti nell’attuazione delle sue disposizioni, e un Segretariato.
A seguito della prima Conferenza degli Stati parte, tenutasi in Messico nell’agosto 2015, la sede del Segretariato è stata stabilita a Ginevra.
Nel corso dell’ultima Conferenza degli Stati parte, che si è svolta dal 21 al 25 agosto 2023 sotto la presidenza dell’Ambasciatrice della Repubblica di Corea, sono stati discussi alcuni temi di particolare importanza nell’ambito del Trattato tra cui le modalità più efficaci per assicurarne la concreta attuazione e promuoverne l’universalizzazione, oltre a questioni finanziarie e gestionali.
Si tratta di questioni di primaria importanza per la pace e la sicurezza internazionale, anche alla luce del fatto che a quasi dieci anni dalla sua entrata in vigore le spese militari mondiali sono aumentate del 19% (2013-2022), in un contesto di erosione del sistema del controllo degli armamenti a livello multilaterale e regionale.
La partecipazione italiana al Trattato
L’Italia è stata il primo paese dell’Unione Europea a ratificare l’ATT (settembre 2013), cui essa attribuisce un ruolo fondamentale non solo per la regolamentazione del commercio delle armi, ma anche per la promozione del rispetto dei diritti umani. Per l’Italia, i criteri contenuti nell’articolo 7 sono di primaria importanza. Le disposizioni relative alla prevenzione di atti di violenza di genere, in particolare, rappresentano una prima introduzione del concetto di sicurezza umana nel contesto più ampio della sicurezza globale. Più in generale, il Trattato introduce importanti misure di controllo e di trasparenza nel commercio delle armi, e porta in primo piano la considerazione delle ripercussioni sociali, umane, economiche e di sicurezza cui portano il commercio irresponsabile e illegali delle armi.
L’Italia ha svolto un ruolo molto attivo lungo tutto il processo diplomatico culminato nell’adozione del Trattato, sottolineando fin dal principio la necessità di uno strumento globale e giuridicamente vincolante che, nel rispetto delle esigenze di autodifesa e più in generale della Carta delle Nazioni Unite, creasse obblighi atti a garantire la legalità e la responsabilità delle decisioni di esportazioni di armi convenzionali. L’ATT, per l’Italia, si fonda sulla convinzione che l’assenza di regolamentazione del commercio di armi o il suo perseguimento irresponsabile alimentano conflitti armati, terrorismo e crimine organizzato; risultano in violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario; destabilizzano paesi e regioni e ostacolano lo sviluppo economico.
Principali interventi dell’Italia
Documenti e risorse utili
United Nations Office for Disarmament Affairs (New York)
Stockholm International Peace Research Institute: ATT